Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro.

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Legge - Il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro

Alternanza scuola-lavoro

Con l'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n.53 viene introdotta nel sistema educativo italiano la possibilità per i giovani dai 15 ai 18 anni di realizzare il percorso formativo anche "attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro." 


Il successivo Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.77 ha disciplinato l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo con lo scopo di far acquisire agli studenti competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorirne l'orientamento per valorizzarne le vocazioni personali. Nell'articolo 4 viene precisato che "i percorsi in alternanza sono dotati di una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni". L'alternanza viene riconosciuta come una metodologia didattica che realizza un collegamento organico tra le istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro consentendo la partecipazione attiva delle imprese e degli gli enti pubblici e privati. 

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ha contribuito a consolidare la metodologia dell'alternanza favorendo l'orientamento e definendo i diritti e i doveri degli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

Con l'obiettivo di aumentare l'offerta formativa, la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "La Buona Scuola" potenzia ulteriormente l'alternanza scuola-lavoro prevista nel secondo ciclo di istruzione; in particolare, con i commi dal 33 al 43 dell'articolo 1:

  • inserisce organicamente percorsi obbligatori nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado a partire dall'anno scolastico 2015/2016, indicando la durata complessiva di almeno 400 ore per gli istituiti tecnici e professionali e di almeno 200 ore per i licei;
  • autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
  • istituisce il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, a cui si devono iscrivere le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti.

L'alternanza scuola-lavoro diventa così una strategia educativa dove l'impresa e l'ente pubblico o privato sono invitati ad assumere un ruolo complementare all'aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti in modo da contribuire alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro.

Registro nazionale 

Il comma 40 dell’art.1 della Legge 107/2015 stabilisce che il dirigente scolastico individua, all’interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi per stipulare apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l’orientamento scolastico e universitario dello studente. 

Il comma 41 dell’art.1 della Legge 107/2015 stabilisce che il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in accordo con il Ministero dell’istruzione, università e ricerca sentito il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Il registro è composto da:

  1. un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;
  2. una sezione speciale del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

Istituti scolastici 

Il comma 40 dell’art. 1 della Legge 107/2015 affida ai dirigenti scolastici il compito di:

  1. individuare, all'interno del Registro nazionale per l'alternanza, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
  2. stipulare apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente;
  3. redigere, al termine di ogni anno scolastico, una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.


Studenti 

Con il comma 37 dell’art. 1 della Legge 107/2015 è adottato un regolamento che definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione in alternanza scuola-lavoro con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio. Il Ministero dell'istruzione, d'intesa con altri ministeri e rappresentanze associative, ha già avviato l'iter di definizione del decreto contenente il regolamento relativo.

Requisiti per imprese e enti

La "Guida Operativa per la Scuola" del MIUR con le informazioni operative per costruire percorsi di alternanza, indica i requisiti che i soggetti ospitanti devono possedere in relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate:

  1. capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste in alternanza scuola-lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
  2. capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
  3. capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola-lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.

Convenzioni 

L'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 indica che "I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese […] disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

L'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 dispone che "Le convenzioni [...] in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti".

 

Consultazione Registro Nazionale per l’alternanza ScuolaLavoro