Cittadini ultrasettantacinquenni
I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro per essere esonerati dal pagamento del canone Rai possono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione.
La richiesta, accompagnata da un documento di identità valido, deve essere compilata sull’apposito modello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.
Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono, invece, beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.
Per continuare ad avvalersi dell’agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.
Chi, infine, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone.
Coloro che hanno già pagato il canone per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 possono chiederne il rimborso tramite il modello - pdf disponibile anche presso gli uffici dell’Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.
Attenzione:
Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva di esonero e l’istanza di rimborso dal pagamento del canone Rai possono:
· essere spedite per raccomandata, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 - 10121 – Torino
· essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate
Modelli
Dichiarazione sostitutiva per chiedere l'esenzione del pagamento del canone RAI - pdf
Modello per la richiesta di rimborso del canone Rai - pdf
Novità sul canone Rai per i pensionati che hanno un reddito fino a 18.000 euro, tramite addebito direttamente sul cedolino pensione e non sulla bolletta elettrica evitando il doppio pagamento. Per farlo, occorre compilare l’apposito modulo e inviarlo entro il 15 novembre precedente all’anno a cui si chiede l’esenzione dal versamento in bolletta.
Le regole per tutti gli altri
C’è tempo fino al prossimo 30 aprile per l’autocertificazione di non possesso della televisione, almeno per chi decide di inviarla per raccomandata. Chi invece sceglie la via telematica può farlo fino al 10 maggio. In questo modo non si pagherà il canone Rai da luglio sulla bolletta elettrica. L’autocertificazione non vale per sempre, ma deve essere ripetuta ogni anno.
La validità per il secondo semestre 2016
La dichiarazione presentata tramite raccomandata dal primo maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016, oppure in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, avrà effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno. La dichiarazione presentata dal 1 luglio al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.
Gli esperti: “Non c’è altro modo”
“Essendo stata ormai abolita la possibilità di disdire l’abbonamento tv tramite la pratica del suggellamento”, scrive il sito LaLeggePerTutti.it, “gli unici contribuenti che non pagheranno (salve ovviamente i beneficiari dell’esenzione perché over 75 anni e con un reddito inferiore a 6.713,98 euro) saranno coloro che non posseggono un televisore, a patto però che lo comunichino all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile”.
“Nulla da fare per chi lo scopre a luglio”
Per tutti gli altri che non invieranno comunicazione, “scoprendo solo a luglio l’addebito non dovuto del canone, non potrà più far valere il fatto che non ha mai avuto una tv in vita sua, nonostante, in ultima analisi, sia proprio il presupposto dell’imposta” spiega Massimiliano Dona, segretario dell’Unione nazionale consumatori.
In attesa dei nuovi moduli
Si rimane in attesa della pubblicazione del nuovo modello per l’autocertificazione, che dovrà essere ripresentata ogni anno, ma intanto si può procedere con quello precedente ancora disponibile. Va indirizzato ad Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1 – S.A.T Sportello Abbonamenti tv, Casella Postale 22, Cap 10121, Torino.
Quando e quanto si paga
Il pagamento, che parte da luglio, è di 60 o 70 euro, a seconda del gestore. Quindi nelle ultime 2 bollette del 2016 si andrà a conguaglio arrivando ai 100 euro previsti per quest’anno.
Chi fa un contratto entro novembre
Nel frattempo, arrivano altri dettagli sul pagamento. Tra questi, chi attiva un’utenza elettrica a fine 2016 e comunque entro novembre, si vedrà addebitare nella prima bolletta del 2017 120 euro, cifra che copre il canone per il 2016 e la prima rata del nuovo anno.
25 euro per la voltura di un contratto intestato a un defunto
Inoltre un altro punto riguarda le vedove con un’utenza ancora intestata al marito defunti: in questo caso la voltura del contratto avviene d’ufficio, per cui automaticamente, e ha un costo, 25 euro.
Pagamenti parziali: la priorità va all’energia elettrica
In tempi di crisi e di difficoltà economiche, è anche possibile che l’utenza comprendente il canone non possa essere pagata per intero. In questo caso, l’Agenzia delle entrate spiega che la priorità va alla fornitura elettrica per evitare il distacco della corrente. Ma l’utente si vedrà addebitare in questo caso, oltre alla quota del canone, sanzioni e interessi. Non si rischia il taglio nemmeno in caso di pagamento solo del consumo elettrico.
Ritardi non imputabili agli utenti
Ma se il ritardo non è imputabile all’utente, allora non si prevedono sanzioni e nella prima fattura utile o al massimo entro 45 giorni gli importi versati in eccesso saranno rimborsati. Lo stesso vale per importi non dovuti.
Cosa succede se si dichiara il falso
È prevista una condanna al carcere da 8 mesi a 4 anni. La Legge di Stabilità cita un Dpr del 2000 (il numero 445). E il Dpr, il Codice Penale, articolo 482, che si riferisce a “Falsità materiale commessa dal privato”.
Cosa cambia per chi vive sulle isole
In 20 isole – che hanno gestori autonomi – il canone sarà pagato con modello F24 entro il 31 ottobre 2016. Le isole sono Ustica, le Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Merettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia, Ventotene.
Canone Rai in bolletta: “No a controlli e sanzioni per gli anni precedenti”, le notizie del 12 febbraio 2016
Nessun controllo sugli anni precedenti. Si parla ancora di canone Rai in bolletta e nei giorni scorsi si era diffusa l’indiscrezione che di verifiche e multe per chi non lo aveva pagato prima della riforma introdotta dal governo Renzi. A smentire questa voce, è stato il viceministro all’Economia, Enrico Zanetti, rispondendo al question time in commissione finanze della Camera a un’interrogazione di Sel presentata da Giovanni Paglia.
“Si procederà solo con i recuperi già intrapresi”
Nella risposta scritta, si legge ancora che per l’Agenzia delle entrate, la presunzione di possesso di una televisione parte “a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti, fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla legge di Stabilità 2016”.
Canone Rai in bolletta, attivo il numero verde: le notizie del 27 gennaio 2016
È attivo da oggi, 27 gennaio, il numero verde gratuito 800.93.83.62 che la Rai ha attivato per fornire chiarimenti ai cittadini in merito al canone tv per uso privato. Il numero è attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21.
Le domande di tanti consumatori
Il canone Rai si pagherà sulla bolletta elettrica, questo è un dato. Ma sono ancora tanti i consumatori che si chiedono in che modo avverrà il pagamento, chi dovrà effettivamente pagare, visto che non tutti i contratti di energia elettrica corrispondono a un abbonamento Rai (si pensi alle seconde case), o non sempre il titolare dell’abbonamento corrisponde al titolare del contratto di energia.
Abbonamento per ogni prima casa
Per rispondere a queste e altre domande, l’associazione di consumatori Codici ha stilato un vademecum con le risposte ai quesiti più comuni. Il canone, per cominciare, verrà addebitato in automatico dove c’è la residenza anagrafica del contribuente che ha un contratto di energia elettrica, e sarà valido per tutti i residenti. Lo Stato, infatti, presume la detenzione di un televisore per ogni abitazione di residenza. “Tale presunzione – scrive Codici – va, eventualmente, superata presentando regolare autocertificazione, con validità un anno, all’Agenzia delle Entrate”. Il decreto non fa riferimento al possesso di smartphone, tablet e PC.
Aspettare l’arrivo della richiesta
“Si consiglia di evitare di inviare alla Rai autocertificazioni anticipate, cioè prima che arrivi la richiesta irregolare di pagamento del canone”, dice Luigi Gabriele di Codici, che aggiunge: “Per ogni altro dubbio, contattate i nostri sportelli agli indirizzi che trovate nella sezione apposita del sito www.codici.org o chiamateci allo 06/5571996”.
Eccolo intanto il vademecum.
Prima e seconda casa
Il canone si paga solo sulla prima casa e una sola volta nella famiglia, a condizione che i coniugi e/o i figli siano tutti residenti nello stesso immobile. Nel caso di coppia di coniugi con residenze in due immobili diversi, su entrambi gli immobili la società elettrica addebiterà, nella bolletta, il canone. Si pagherà praticamente due volte. Lo stesso dicasi per i figli: se questi ultimi cambiano residenza dovranno pagare il canone nell’immobile anche se in locazione o in comodato.
Sconto
L’importo del canone Rai è stato ridotto da 113,50 a 100 euro.
La stangata a luglio, poi le rate
Il canone si pagherà in bolletta dal 1 luglio 2016 e comprenderà le rate dei mesi precedenti. Dal 2017 invece 10 rate da 10 euro, da gennaio a ottobre.
Contratti, tariffe e variazioni
Chi ha un contratto con la tariffa D3, da residente con impegno di potenza superiore a 3 kW deve pagare il canone. Chi ha un contratto con la tariffa D3, da non residente non deve pagare il canone. Nulla cambia rispetto alle comunicazione di variazioni intervenute nel corso dell’anno: dichiarazione all’Agenzia delle entrate per cessioni, cambi di residenza, furti (allegare denuncia), conferimento in discarica (allegare alla richiesta di disdetta la documentazione attinente), morte dell’abbonato.
Arretrati ed esenzioni
Non sono previste sanatorie per gli arretrati, che andranno in prescrizione a distanza di 10 anni. L’esenzione è prevista per gli over 75 con un reddito inferiore a 8.000 euro annui.
Uffici e studi
Gli uffici, gli studi e gli esercizi commerciali dovranno pagare, qualora abbiano un televisore, tramite il bollettino postale e non in bolletta.