Si informano gli utenti interessati che è possibile inoltrare richiesta di assegno di maternità per i bambini nati dal 01/01/2021al 31/12/2021, o entrati nello stesso periodo nella famiglia anagrafica delle donne che li ricevono in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai sensi della legge n. 184 del 1983.
Per poter ottenere l’assegno occorre:
- essere cittadina italiana o comunitaria;
- essere cittadina non comunitaria residente in Italia in possesso del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” (art.1 del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n.3);
- essere cittadina non comunitaria ma in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea”;
- essere cittadina in possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro” (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.30);
- essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico (art.27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n.251).
- Titolare di protezione sussidiaria;
- Cittadino lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia e suoi familiari;
- Titolare del permesso unico di lavoro o di autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014;
- Stato di apolide;
L’assegno può essere richiesto da:
- chi non ha beneficiato o non beneficia di trattamenti previdenziali di maternità per l’astensione obbligatoria a carico dell’INPS o di altro ente previdenziale per lo stesso evento. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall’assegno in argomento risulti inferiore a € 1.740,60, le stesse potranno avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale;
- chi non ha beneficiato dell’assegno di maternità di competenza dell’INPS ai sensi dell’art.49, comma 8, della legge 488 del 1999.
La materia è regolata dal D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e ss.mm.ii. e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
IMPORTO DELL’ASSEGNO E LIMITE ISEE
L’assegno di maternità da corrispondere alle aventi diritto per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento dal 01/01/2021 al 31/12/2021, se spettante nella misura intera, è pari a € 348,12, per un massimo di cinque mensilità, per complessivi € 1.740,60, pagato in unica soluzione ai soggetti il cui nucleo familiare risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell’ISEE, di cui al D.P.C.M. N. 159/2013, pari a 17.416,66 euro.
Per i nuclei familiari con più componenti o in situazioni particolari i valori dell’ISEE devono essere riparametrati sulla base della scala di equivalenza del “riccometro” (D.Lgs. 109/98).
L’assegno è concesso dal Comune ed è pagato dall’INPS, sulla base dei dati trasmessi dal Comune.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio, o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
La domanda va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune, Via Garibaldi n. 49, da uno dei genitori responsabile della dichiarazione anagrafica, compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Olbia e reperibili presso: 1) Settore Servizi alla Persona – Assessorato ai Servizi Sociali – presso Delta Center, via Capo Verde, 1 - Zona industriale; 2) Ufficio Polifunzionale per il Cittadino del Comune sito nella sede comunale di C.so Umberto; 3) ) Homepage del Sito internet del Comune di Olbia; 4) Servizio Informacittà, Museo Archeologico, Molo Brin