Bando per la concessione di contributi in conto interessi e a fondo perduto per la costruzione, l'acquisto e il recupero della prima casa di abitazione.
L. R. 32 del 30/12/1985 e successive modificazione ed integrazioni - Fondo per l'edilizia abitativa.
Requisiti soggettivi dei richiedenti.
I richiedenti il mutuo agevolato devono possedere i seguenti requisiti: a) reddito familiare annuo non superiore a € 46.063,90. Per reddito familiare si intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti nella documentazione fiscale più recente presentata, o posseduta, prima dell’inoltro della domanda alla Regione. Il reddito familiare così ottenuto è diminuito di € 517 per ciascun figlio risultante a carico ai fini fiscali. Qualora si tratti di reddito proveniente da lavoro dipendente questo, dopo la detrazione per i figli a carico, va calcolato al 60 per cento. Al reddito così ottenuto debbono essere quindi aggiunti gli eventuali altri (da lavoro autonomo, di impresa, ecc.). Dal requisito del reddito si prescinde per gli emigrati all’estero e per gli interventi di recupero e acquisto con recupero di cui al precedente punto 3 lett. c); b) cittadinanza europea o di stato extracomunitario purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni; c) aver dimorato in Sardegna, con residenza anagrafica, continuativamente da oltre un quinquennio. Ai fini del calcolo del quinquennio, concorrono i periodi di residenza all’estero o in altre Regioni d’Italia in qualità di emigrati. d) residenza o attività lavorativa in un comune della provincia/Città Metropolitana in cui ha luogo l’intervento. Il requisito non è richiesto nel caso in cui la residenza/attività lavorativa e l’intervento riguardino Comuni ricompresi nella vecchia Provincia di Cagliari, attualmente riordinata in Città Metropolitana e Provincia del Sud Sardegna, e non è richiesto altresì per i lavoratori emigrati che intendono ristabilire la propria residenza in Sardegna; e) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato nel territorio della Sardegna nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda alla Regione. E’ considerato adeguato l’alloggio la cui superficie utile (come definita al successivo punto 7 – Costruzione, comma 3), non sia inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l’alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. La titolarità di quota di alloggio, se adeguata in termini di superficie, è considerata come titolarità di alloggio adeguato se persistente al momento di presentazione della domanda e riferita ad alloggio differente da quello oggetto dell’intervento. f) non aver già beneficiato di agevolazioni pubbliche, in qualunque forma concesse, per l’acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni, ad eccezione di quanto previsto al precedente punto 3, comma 1.