Il permesso di soggiorno attribuisce allo straniero il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato e di accedere ad una serie di servizi quali l'iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza, al Servizio Sanitario Nazionale, ai centri per l'impiego, nonché di regolarizzare la propria posizione presso INPS e INAIL. Si tratta, più precisamente, di un'autorizzazione di durata variabile rilasciata dal questore il cui eventuale rinnovo va richiesto almeno novanta giorni prima della scadenza per motivi di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sessanta giorni prima della scadenza per motivi di lavoro subordinato a tempo determinato, trenta giorni prima della scadenza per i restanti casi.
Generalmente, il rinnovo viene disposto per una durata pari a quella iniziale ed entro venti giorni dal deposito dell'istanza. Nelle more della procedura, lo straniero può legittimamente continuare a soggiornare nel territorio dello Stato; viceversa, se il permesso di soggiorno è scaduto da oltre sessanta giorni senza che ne sia stato richiesto il rinnovo, lo straniero è considerato irregolare e il questore ne dispone l'espulsione ai sensi dell'art. 13 TU Immigrazione. Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, tuttavia, "la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l'espulsione "automatica" dello straniero, la quale potrà essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre la sua tardiva presentazione potrà costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l'interessato" (Cass. SS. UU. n. 7892/2003).