ART.1)
L’ingresso in Sardegna con la finalità di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) da parte di persone “non residenti” è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di salute e, comunque, secondo le prescrizioni dell’Ordinanza regionale n.5/2021.
ART.2)
I vettori e gli armatori:
- prima dell'imbarco dei passeggeri acquisiscono e verificano, oltre alla ricevuta dell’avvenuta registrazione dei passeggeri sull’applicazione “Sardegna Sicura”, di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza n.5/2021, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal DPCM 2 marzo 2021 per gli spostamenti dalle Regioni di provenienza e dall’articolo 1 della presente Ordinanza;
- vietano l'imbarco nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa o i passeggeri non siano in possesso dei sopracitati requisiti.
ART.3)
Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale supporta il personale sanitario di ATS nelle attività di monitoraggio e controllo delle certificazioni di avvenuta vaccinazione e di sottoposizione al tampone molecolare o antigenico, dichiarate dai passeggeri sulla piattaforma “Sardegna Sicura” di cui all’articolo 4 dell’Ordinanza n.5/2021. Le Società di gestione degli aeroporti e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, in coordinamento con i competenti organi statali, individuano all’interno degli scali le aree nelle quali il personale di ATS e del CFVA svolge le suddette attività di verifica.
ART.4)
I sindaci, in qualità di Autorità di protezione civile e sanitaria, vigilano sul rispetto delle disposizioni dell’Ordinanza n.5/2021, disponendo idonee misure di monitoraggio e controllo sul rispetto della permanenza domiciliare nei centri abitati, attraverso la Polizia locale e le Compagnie barracellari, e trasmetteranno i dati raccolti alla Sala Operativa Regionale della Direzione Generale della Protezione Civile. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale vigila sul rispetto delle disposizioni dell’Ordinanza n.5/2021, disponendo idonee misure di monitoraggio e controllo sul rispetto della permanenza domiciliare nelle aree rurali e montane, in quelle costiere e negli ambiti non ricompresi nei centri urbani.
ART.5)
I passeggeri che, in attuazione dell’articolo 4 dell’Ordinanza n.5/2021, si sono sottoposti al tampone rapido antigenico al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone presso le aree dedicate nei porti e aeroporti, o che si sono sottoposti al tampone molecolare entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, devono dare atto dell’avvenuto adempimento attraverso la piattaforma di cui all’articolo 1 della medesima Ordinanza.
ART.6)
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si fa espresso rinvio al DPCM 2 marzo 2021 e relativi allegati.
ART.7)
Le disposizioni contenute nella presente ordinanza avranno validità dal 18 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5 che avrà decorrenza dal 23 marzo 2021.
È possibile effettuare la registrazione sul portale SUS